Fotocopiare un libro è un reato ai sensi della legge n. 633 del 22 aprile 1941, modificata dal Decreto Legislativo n. 68/2003. È permessa la riproduzione, soltanto per uso personale, in fotocopia, xerocopia o sistema analogo, di un'opera protetta dal diritto d'autore, solo laddove sussistano contemporaneamente due elementi: 1) deve trattarsi di copia parziale, non superiore al 15 % del volume, 2) le copie devono essere fatte per uso personale. Nel caso in cui il libro in questione sia registrato alla SIAE (si veda bollino argentato), bisognerà pagare una quota a quest'ultima.
Per uso personale si intende la riproduzione per scopi di lettura, studio, consultazione e non per uso commerciale o per trarre altre copie da distribuire, a pagamento o anche gratuitamente. La riproduzione per uso non personale invece è quella relativa alla realizzazione di dispense distribuite nei corsi universitari o in corsi di formazione e più in generale in quei casi in cui la fotocopia rientra nelle attività caratteristiche di tipo commerciale, istituzionale o professionale.
Chi fotocopia un intero libro compie un atto di pirateria e compie un reato perseguibile e punibile per legge. Commette il reato sia il privato che richiede le fotocopie sia la copisteria che le esegue sotto richiesta di quest'ultimo.